Comune di Viagrande. Ordinanza emergenza incendi boschivi

EMERGENZA INCENDI BOSCHIVI
(ORDINANZA N. 24 DEL 27/05/2014)

IL SINDACO

CONSIDERATO che l’approssimarsi della stagione estiva può favorire l’insorgere ed il propagarsi di incendi nelle aree incolte e/o abbandonate;

RILEVATO che nel Territorio Comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti, che possono considerarsi facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RITENUTA la necessità di adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

VISTO l’art. 33 della L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 che prevede la previsione e prevenzione del rischio incendi boschivi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, l’espletamento dell’attività di protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché della garanzia della sicurezza delle persone;

VISTA la legislazione nazionale (L. 225/92, D.L. 112/98) e regionale (L.R. 14/98) in materia di Protezione Civile che individua il Sindaco quale autorità massima di Protezione Civile nell’ambito della pianificazione d’emergenza comunale;

VISTE le leggi Nazionali e Regionali in materia;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P.;

VISTA la Legge n. 353/2000 come recepita dalla L.R. n. 14/06;

VISTO il D. Lvo n. 152/06;

VISTA la Direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.vo n. 205 del 03.12.2010 che modifica, all’art. 13, il contenuto dell’art. 185 del D.L.vo n. 152/06 stabilendo, fra l’altro, che: “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute umana, devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati;

O R D I N A

A tutti i proprietari e/o conduttori di terreni incolti o, se coltivati, fortemente inerbiti, ricadenti nel Territorio Comunale, di:

provvedere a rimuovere le erbe secche, gli arbusti ed ogni altra possibile fonte di incendio dai terreni suindicati entro gg. 10 (dieci) dalla presente Ordinanza;

mantenere detti terreni in condizioni tali da impedire l’innesco e la diffusione di incendi, durante tutto l’anno, con particolare riguardo al periodo di grave pericolosita’ e quindi dal 15.06.2014 al 30.09.2014;

D I S P O N E

che nei terreni di estensione superiore a 3.000 mq. è ammessa , in sostituzione della pulizia dell’intera area, la realizzazione di fasce di terreno spegni-fuoco di larghezza non inferiore a m. 10 lungo i confini con strade, sia pubbliche che private, sentieri ed edifici.

V I E T A

Durante il periodo di grave pericolosità (15 Giugno -30 Settembre), nelle aree a rischio ed in prossimità delle stesse, di:

Far brillare mine;

Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;

Usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;

Compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di innesco e di propagazione incendio.

In caso di riscontrata inottemperanza della presente Ordinanza, da parte del Comando di Polizia Municipale e delle altre forze dell’Ordine, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00, ai sensi dell’art. 7bis, commi 1 e 1bis del D.Lvo 18.08.2000, n. 267 e succ. mm. e ii., salvo l’applicazione di ogni ulteriore sanzione prevista dalla legge.

Gli inadempienti saranno responsabili dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o a beni mobili ed immobili per l’inosservanza della presente Ordinanza e denunziati ai sensi degli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 C.P.

Tutti i residui provenienti dalla pulizia di terreni incolti, fortemente inerbiti e provenienti anche dalle normali potature e/o altri lavori di mantenimento del verde, dovranno essere trattati e smaltiti a norma di legge nel rispetto della direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.vo n. 205 del 03.12.2010; il deposito all’interno del fondo di tali residui integrerà la violazione dell’art. 255 del D.Lvo n. 152/06 che prevede una sanzione amministrativa da €. 300,00 a €. 3.000,00.

Per le violazioni previste dalla presente Ordinanza saranno applicate le norme contenute nella Sez. I^ e II^ del Cap. I° della Legge n. 689/81.

Il Comando di Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine, operanti sul territorio del Comune di Viagrande, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente Ordinanza sarà notificata: Prefettura di Catania – Comando Stazione dei Carabinieri-Viagrande – Comando di Polizia Municipale – Ufficio Comunale di Protezione Civile – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Catania – Ente Parco dell’Etna, Nicolosi – Comando Corpo Forestale, Nicolosi – Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Catania, Dipartimento Regionale di Protezione Civile, Associazioni di volontariato.

Dalla Residenza Municipale, lì 27.05.2014

IL RESPONSABILE UFFICIO PROTEZIONE CIVILE
F.to Dott. Ing. Rosario Leotta

IL SINDACO
F.to Francesco Leonardi

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